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NOVITA’ IN MATERIA URBANISTICA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE n. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE n. 120/2020. 1024 664 mocreadev

NOVITA’ IN MATERIA URBANISTICA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE n. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE n. 120/2020.

Il decreto numero 76/2020, cd. decreto “semplificazioni”, ha introdotto delle importanti novità in materia urbanistica al fine di rilanciare il comparto urbanistico gravemente colpito dall’epidemia da Covid-19 e nello specifico al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché’ di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.

In primo luogo, l’art.10 comma 1 lettera d), ha introdotto all’art. 9bis del DpR 380/2001 il comma 1bis:

“Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.”

La portata innovatrice di tale attestazione è chiara, in quanto offre ulteriori garanzie alle parti in tema di trasferimento immobiliare, quando vi sono incertezze circa la regolarità urbanistica dell’immobile oggetto dell’atto.

Essa deve essere redatta da un tecnico abilitato che, sotto la propria responsabilità, asseveri la piena regolarità e conformità urbanistico-edilizia dell’immobile oggetto di trasferimento.

In secondo luogo è stato modificato l’art. 20 comma 8 del DpR 380/2001 nel modo che segue:

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

Infine il nuovo art. 24 del DpR 380/2001 stabilisce che la segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ECOBONUS COME TRAMPOLINO DI LANCIO PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA 1024 664 mocreadev

ECOBONUS COME TRAMPOLINO DI LANCIO PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

Grazie al Decreto Rilancio, a partire da luglio 2020, sarà possibile attivare una serie di procedure normate dallo stato per poter accedere alla riqualificazione dei propri immobili. Stiamo parlando di interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus). Tutti questi comuni denominatori concorreranno non solo all’ottenimento di un immobile ripensato ad hoc nell’ottica della bioarchitettura, ma anche all’ottenimento di detrazioni fiscali per il cittadino.

L’avvio di questa serie di interventi dimostra con fermezza l’intenzione dell’Italia di promuovere un nuovo approccio più “Green” all’architettura; una metodologia già ampiamente adoperata sul suolo Europeo. Ormai ci è impossibile ignorare quanto la società odierna necessiti di indirizzare il suo sviluppo affiancato  alla parola sostenibilità, una sostenibilità da intendersi non in senso lato ma in tutte le sue sfaccettature: economiche, sociali e ambientali. Il Green New Deal, annunciato l’11 dicembre 2019 dalla Presidente della UE Ursula von der Leyen, è stato certamente una svolta di fronte alla gravità dell’emergenza ambientale e per uno sviluppo sostenibile.

Quanto detto sopra è valido anche per gli interventi di efficientamento energetico di immobili sottoposti a vincolo culturale e paesaggistico (decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004). Una incredibile opportunità per un paese come il nostro, dove è sempre stato un nodo molto dibattuto quello della integrazione di nuove tecnologie con il patrimonio edilizio esistente. Dunque, una ghiotta occasione anche per adempiere a riqualificazione di centri storici, borghi antichi o più in generale di immobili vincolati e in disuso sparsi lungo il territorio italiano.

Interessante notare che non sempre gli interventi così detti “trainanti” dell’ecobonus sono applicabili all’edilizia storica, ad esempio, non si può pensare all’installazione di impianti fotovoltaici laddove l’invasività di tale intervento non è consentita. Tuttavia, la non applicazione degli interventi trainanti dell’Ecobonus non è d’impedimento all’applicazione del decreto stesso, in quanto la detrazione può comunque essere applicata a tutti gli interventi di efficientamento energetico, sempre a patto che alla fine dei lavori l’edificio goda di un miglioramento di due classi energetiche.

Il sogno di un’Italia più ecosostenibile non appare più così lontano.

Arch. Rosa La Brocca

D.L. RILANCIO: SUPERBONUS 110% UN’OCCASIONE DA SFRUTTARE 1024 664 mocreadev

D.L. RILANCIO: SUPERBONUS 110% UN’OCCASIONE DA SFRUTTARE

Il comparto edilizio è da diversi anni in forte contrazione. Le ragioni della crisi vanno ricercate principalmente in una burocrazia asfissiante, dovuta ad eccesso di leggi tra di loro contrastanti e ad una farraginosa e lentissima amministrazione statale, regionale e locale.

Altra causa concorrente della contrazione dell’attività edilizia risiede nel fatto che nell’ultimo periodo, anno 2020, è arrivato sul mercato l’incentivo del superbonus 110% che per le medesime ragioni di cui sopra non ha dato un impulso alle diverse attività di manutenzione straordinaria.

Il rapporto annuale del CRESME (Centro Ricerche Economiche Sociologiche e di Mercato nell’Edilizia) Camera dei deputati sugli investimenti in manutenzione edilizia straordinaria derivanti dai bonus fiscali 50% per le ristrutturazioni e del 65% per il risparmio energetico nell’anno 2020 ha manifestato un drastico calo:

  • delle domande presentate con una flessione del -13,8%;
  • degli investimenti generati dagli incentivi con una flessione 12,7%.

L’attività di manutenzione straordinaria collegata alle detrazioni fiscali rappresenta il 54% dell’intero mercato della ristrutturazione edilizia, ne deriva che il calo riguarda l’intero settore. La contrazione complessiva stimata dal Cresme è del 10,4% e bisogna considerare che stiamo parlando di un comparto trainante dell’edilizia, in forte ascesa anche negli ultimi anni.

Lo studio Cresme-Camera dei deputati ha affrontato anche il Superbonus 110% sotto il profilo delle enormi potenzialità di impatto sul mercato delle costruzioni.

La partita politica si gioca oggi su due diversi livelli: il primo quello della semplificazione della normativa del Superbonus 110% mediante un testo unico degli incentivi partendo dai bonus fiscali 50% e 65% fino al recente Superbonus 110%; il secondo è quello sulla proroga del termine di conclusione dell’incentivo (fissato per ora all’anno 2021).

La crescita di mercato del comparto edilizio indotta dal 110% si quantifica in lavori per 1,6 miliardi nel 2021 e per 6,4 miliardi nel 2022. La differenza è quindi quantificata in 4,8  miliardi di lavori indotti dalla proroga.

L’occasione oggi di sfruttare al meglio gli incentivi derivanti dal Superbonus 110% va presa al volo poiché ciò determinerebbe un duplice vantaggio di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio esistente a costo zero per tutte le lavorazioni agevolabili al 110% e di una rapida crescita dell’intero settore edilizio.

Il suggerimento è quello di affidarsi a professionisti che seguono l’iter tecnico-amministrativo dalla fase preliminare fino al completamento dell’opera con la formula “chiavi in mano” dell’incentivo Superbonus 110%.

Contattaci per avere maggiori informazioni.

Ing. Raffaele La Brocca